1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato, la polizia di frontiera redige un verbale sulle generalità e sulle dichiarazioni del richiedente e dispone l'invio del richiedente alla questura competente.
2. La questura procede all'identificazione del richiedente, rilascia un attestato sulla domanda di asilo secondo il modulo predisposto dal regolamento e fornisce al richiedente un opuscolo informativo sulla procedura di asilo e sui diritti e doveri del richiedente stesso, in una lingua allo stesso comprensibile.
3. Nei casi in cui il richiedente dichiari di essere privo di ospitalità in Italia e di propri mezzi di sostentamento o comunque di essere privo della documentazione richiesta per l'ingresso nel territorio nazionale, la questura dispone l'invio al più vicino centro di prima accoglienza di cui all'articolo 10, comma 2. Negli altri casi il richiedente indica un domicilio e viene invitato a recarsi entro otto giorni alla questura competente per il domicilio eletto ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido novanta giorni.
4. Durante la permanenza del richiedente nel centro di prima accoglienza, il